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Sez. 6, Sentenza n. 42028 del 04/11/2010 Ud. (dep. 26/11/2010) Rv. 248738 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento per vizio di motivazione - Poteri e obblighi del giudice del rinvio - Limitazione dell'esame ai soli punti specificati - Esclusione - Valutazione di elementi prima trascurati - Legittimità - Libero convincimento del giudice.
Stato
decisa il 2010-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248738-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)