Sez. L, Sentenza n. 2588 del 12/04/1983 (Rv. 427456 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - RATEI DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE PER I PERIODI DI SCIOPERO - OBBLIGO - ESCLUSIONE - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO CHE NE PREVEDA LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI ASSENTI, MA CONSIDERATI IN SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - RATEI DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE PER I PERIODI DI SCIOPERO - OBBLIGO - ESCLUSIONE - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO CHE NE PREVEDA LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI ASSENTI, MA CONSIDERATI IN SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
In relazione ai periodi di Esercizio del diritto di sciopero, che determina la sospensione dell'Obbligo retributivo, non sono dovuti i corrispondenti ratei della tredicesima mensilità, data la natura retributiva di tale indennità, a nulla rilevando che le pattuizioni collettive (nella specie l'art. 15 del C.C.n.L. 19 aprile 1973 per gli addetti di industria metalmeccanica privata) prevedono la corresponsione di tale emolumento anche ai dipendenti che materialmente non prestino la loro attività, ma che sono "considerati in servizio", atteso che siffatta previsione va interpretata sul rilievo che l'assenza dal lavoro è tutelata in quanto dipendente da un'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al lavoratore (art. 2110 cod. civ.) e che per contro nei casi di sciopero, determinandosi una sia pure temporanea sospensione delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, il lavoratore certamente non è, né può essere "considerato" in servizio. (Conf 3366/82, mass n 421345; (Conf 502/81, mass n 410980).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)