Sez. L, Sentenza n. 5148 del 26/07/1983 (Rv. 430013 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA AL LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO IN IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 15 DISP. SPECIALI C.C.N.L. DEL 1976 PER IL SETTORE METALMECCANICO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - IPOTESI DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E IPOTESI DI SCIOPERO - DISTINZIONE - OBBLIGO DELL'INTERPRETE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA AL LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO IN IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 15 DISP. SPECIALI C.C.N.L. DEL 1976 PER IL SETTORE METALMECCANICO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - IPOTESI DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E IPOTESI DI SCIOPERO - DISTINZIONE - OBBLIGO DELL'INTERPRETE.*
Nell'interpretazione dell'art. 15 disp. Speciali C.C.n.L. del 1976 per gli addetti all'industria metalmeccanica, che prevede la corresponsione della tredicesima mensilità al "lavoratore considerato in servizio", il giudice, in relazione all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in Mancanza di prestazione, non si risolve e si considera soltanto sospeso, deve distinguere il caso della impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel quale il rischio della Mancanza di questa si trasferisce sul datore di lavoro senza alcuna incidenza sul diritto alla retribuzione, dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero, il quale sebbene si concreti nell'Esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, determina, con la sospensione del rapporto di lavoro, il temporaneo venir meno dell'obbligazione di pagamento della retribuzione, nella quale rientra la suddetta mensilità supplementare. (Conf 2588/83, mass n 427456; (Conf 2503/83, mass n 427365; (Conf 944/83, mass n 425713; (Conf 501/83, mass n 425300; (Conf 502/81, mass n 410980).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)