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Sez. 1, Sentenza n. 2946 del 15/05/1984 (Rv. 434991 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGHI - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE DI INDICARE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA TUTTI GLI ELEMENTI OCCORRENTI ALL'ESATTA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO - RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONTRIBUENTE - CONFIGURABILITÀ - NATURA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI.*
Stato
decisa il 1984-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434991-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGHI - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE DI INDICARE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA TUTTI GLI ELEMENTI OCCORRENTI ALL'ESATTA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO - RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONTRIBUENTE - CONFIGURABILITÀ - NATURA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI.*

In tema d'imposta di registro, il contribuente ha l'Obbligo di indicare all'amministrazione finanziaria tutti gli elementi occorrenti all'esatta liquidazione del tributo (articolo unico legge 28 marzo 1962 n. 147) e, pertanto, se gli elementi da lui indicati sono risultati, attraverso l'accertamento definitivo del valore imponibile, insufficienti, si configura a suo carico una responsabilità assimilabile a quella contrattuale, con la conseguenza che si presume la sua colpa, e deve corrispondere gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, salvo che egli non provi che tale ritardo e, quindi, l'insufficiente indicazione dei predetti elementi siano dipesi da causa a lui non imputabile. (V 4180/79, mass n 400690; (V 3737/79, mass n 400171; (V 60/79, mass n 396087; (V 3026/78, mass n 392463; (V 125/77, mass n 383620; (V 4381/76, mass n 383100).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)