Sez. 2, Sentenza n. 227 del 25/01/1969 (Rv. 338182 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - ESISTENZA DI DUE RAPPORTI DI LAVORO SUCCEDUTISI TRA LE STESSE PARTI SENZA ALCUN INTERVALLO DI TEMPO E SENZA APPREZZABILI MODIFICHE NELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - PRESUPPOSTI - MODALITA DI CESSAZIONE DEL PRIMO RAPPORTO - VALORE - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTA DI NOVARE - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - ESISTENZA DI DUE RAPPORTI DI LAVORO SUCCEDUTISI TRA LE STESSE PARTI SENZA ALCUN INTERVALLO DI TEMPO E SENZA APPREZZABILI MODIFICHE NELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - PRESUPPOSTI - MODALITA DI CESSAZIONE DEL PRIMO RAPPORTO - VALORE - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTA DI NOVARE - NECESSITA.*
Nel caso di interruzione di un rapporto lavorativo, cui ne sia seguito immediatamente un altro, tra le stesse parti, con mansioni invariate da parte del prestatore d'opera, al fine di stabilire se il secondo contratto sia realmente diverso ed autonomo o costituisca la continuazione del primo, le modalita di cessazione di questo (per licenziamento, per dimissioni, ecc) hanno un valore relativo, potendo solo incidere sullo spostamento della prova presuntiva a carico o a favore delle due parti, nel senso di far ritenere che, mentre il licenziamento, salvo prova contraria, si presume, normalmente, intimato in frode al principio dell'infrazionabilita dell'anzianita le dimissioni, sempre fino a prova contraria, si presumono date volontariamente. Cio non toglie che il punto saliente dell'indagine volta a stabilire l'esistenza di una continuita o meno tra i due rapporti, sia sempre quello che si concreta nell'accertamento della precisa volonta di novare, non riscontrabile in tutti quei casi in cui le risultanze processuali inducano a ritenere che l'effettuata interruzione del primitivo rapporto abbia avuto, come sua finalita principale, quella di evitare l'applicazione del principio dell'infrazionabilita dell'anzianita, inderogabilmente statuito dall'art 2120 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)