Sez. L, Sentenza n. 2690 del 19/04/1983 (Rv. 427586 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERRUZIONE DI UN RAPPORTO IMMEDIATAMENTE SEGUITO DA UN ALTRO TRA LE STESSE PARTI CON MANSIONI INVARIATE - AUTONOMIA DEL SECONDO RAPPORTO OVVERO CONTINUAZIONE DEL PRIMO - ACCERTAMENTO - CRITERI - ESISTENZA DI UNA PRECISA VOLONTÀ NOVATIVA - PUNTO SALIENTE DELL'INDAGINE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERRUZIONE DI UN RAPPORTO IMMEDIATAMENTE SEGUITO DA UN ALTRO TRA LE STESSE PARTI CON MANSIONI INVARIATE - AUTONOMIA DEL SECONDO RAPPORTO OVVERO CONTINUAZIONE DEL PRIMO - ACCERTAMENTO - CRITERI - ESISTENZA DI UNA PRECISA VOLONTÀ NOVATIVA - PUNTO SALIENTE DELL'INDAGINE.*
Nel caso d'interruzione di un rapporto lavorativo cui ne sia seguito immediatamente un altro, tra le stesse parti, con mansioni invariate, al fine di stabilire se il secondo rapporto sia realmente diverso ed autonomo o costituisca la continuazione del primo, le modalità di cessazione di questo (per licenziamento, per dimissioni ecc.) hanno un valore relativo, potendo solo incidere sullo spostamento della prova presuntiva a carico o a favore delle parti, nel senso di far ritenere che, mentre il licenziamento, salvo prova contraria, si presume, normalmente, intimato in frode al principio dell'infrazionabilità dell'anzianità, le dimissioni, sempre fino a prova contraria, si presumono date volontariamente. Quindi punto saliente dell'indagine volta a stabilire l'esistenza o meno di una continuità tra i due rapporti è sempre quello che si concreta nello accertamento (riservato al giudice del merito) dell'esistenza o meno di una precisa volontà di novare, non riscontrabile in tutti quei casi in cui le risultanze processuali inducano a ritenere che l'interruzione del primitivo rapporto (attuata, nella specie, mediante simulate dimissioni confermate in un verbale di conciliazione redatto presso l'ufficio del lavoro) abbia avuto come finalità principale quella di evitare l'applicazione del principio dell'infrazionabilità dell'anzianità, inderogabilmente statuito dall'art. 2120 cod. civ.. (Conf 227/69, mass n 338182).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)