Sez. L, Sentenza n. 4585 del 01/08/1984 (Rv. 436507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - SEGUITO DA RIASSUNZIONE - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCORDO NOVATIVO - NECESSITÀ - PROVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA DELLA PROVA - INTERVENTO NELLE TRATTATIVE DELLA COMMISSIONE INTERNA DELL'AZIENDA - CARATTERE SOSTITUTIVO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - SEGUITO DA RIASSUNZIONE - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCORDO NOVATIVO - NECESSITÀ - PROVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA DELLA PROVA - INTERVENTO NELLE TRATTATIVE DELLA COMMISSIONE INTERNA DELL'AZIENDA - CARATTERE SOSTITUTIVO - ESCLUSIONE.*
Il licenziamento del lavoratore, seguito da riassunzione alle dipendenze dello stesso imprenditore, può determinare un effettivo frazionamento del rapporto di lavoro nel solo caso in cui fra le parti sia intervenuto un accordo novativo, idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e fondato sull'oggettiva sussistenza di esigenze organizzative, non secondarie od accessorie bensì radicalmente nuove e diverse, tali da escludere la ravvisabilità di un intento fraudolento in danno del lavoratore. Essendo la ricorrenza di tale intento oggetto di una presunzione iuris tantum, la prova del reale e qualificato accordo novativo predetto grava sul datore di lavoro e la Mancanza di essa non può essere supplita dall'intervento nelle trattative della commissione interna dell'azienda (che, oltretutto, pur avendo natura sindacale, non è organo delle organizzazioni sindacali), atteso che tale intervento non può contestare la lesione di diritti dei singoli lavoratori derivanti da norme inderogabili, quale quella sull'infrazionabilità dell'anzianità di servizio. (V 1920/77, mass n 385634; (V 1515/75, mass n 375110; (V 1500/75, mass n 375090; (V 227/69, mass n 338182).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)