Sez. 1, Sentenza n. 21824 del 10/11/2005 (Rv. 584580 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Clausola "valuta per l'incasso" - Effetti - Mandato a riscuotere - Trasferimento dei diritti inerenti all'assegno - Esclusione - Riscossione mediante stanza di compensazione - Mancanza di provvista - Ripetizione dell'indebito - Legittimazione passiva della banca girataria per l'incasso - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA
In tema di assegno bancario, la banca girataria per l'incasso che abbia ottenuto il pagamento attraverso la presentazione del titolo ad una stanza di compensazione non assume, in caso di mancanza di provvista, la veste di "accipiens", destinatario dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dalla banca trattaria che non abbia potuto ottenere lo storno dell'importo da essa accreditato in base alla convenzione che disciplina la stanza di compensazione; la clausola "valuta per l'incasso" apposta alla girata limita infatti gli effetti della stessa al conferimento di un mandato a riscuotere, che abilita la banca girataria all'esercizio di tutti i diritti inerenti all'assegno, ma esclude, a differenza della girata c.d. piena, il trasferimento di tali diritti al giratario, il quale, pertanto, non percepisce alcun pagamento non dovuto, in quanto si limita a riversare l'importo ricevuto al girante, ovvero a riaddebitarglielo nell'ipotesi in cui glielo abbia accreditato in anticipo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 34, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)