Sez. L, Sentenza n. 5853 del 23/11/1985 (Rv. 443038 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DEPOSITO - TERMINE PREVISTO DALL'ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - VIOLAZIONE - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DEPOSITO - TERMINE PREVISTO DALL'ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - VIOLAZIONE - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA.*
La violazione del termine di natura non perentoria previsto dallo art. 441, secondo comma, cod. proc. civ. ad opera del consulente tecnico che depositi la relazione peritale oltre dieci giorni prima dell'udienza di discussione comporta un vizio di nullità relativa, che risulta sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi. (V 2963/85, mass n 440697; (V 3731/80, mass n 407584).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)