Sez. 1, Sentenza n. 9088 del 04/11/1994 (Rv. 488377 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Opposizione alla stima della indennità - Legittimazione passiva - Comune espropriante - Spettanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di piani di zona (o, in difetto, delle aree localizzate a norma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), la legittimazione passiva spetta al comune espropriante, che è l'unico obbligato al pagamento dell'indennità anche quando detto ente ceda poi le aree medesime in proprietà a cooperative edilizie, mediante deliberazione dei competenti organi municipali e successiva convenzione (art. 35, comma undicesimo, legge 22 ottobre 1971 n. 865).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)