Sez. 1, Sentenza n. 5632 del 09/06/1994 (Rv. 486992 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica - Atti espropriativi - Delega - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva - Comune - Spettanza - Domanda di rivalsa del Comune nei confronti degli istituti o delle cooperative delegati al compimento degli atti espropriativi - Ammissibilità nel giudizio di opposizione alla stima- Esclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
In tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario dell'espropriazione e, quindi, proprietario delle aree espropriate, nonché obbligato al pagamento delle indennità sia di espropriazione che di occupazione temporanea, e soltanto il Comune, anche quando gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione delle aree sia attuata dagli istituti o dalle cooperative a norma degli artt. 35 e 60 legge cit., in quanto tali enti agiscono sempre in nome e per conto del Comune, con la conseguenza che la legittimazione passiva, nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato, spetta al Comune; mentre in detto giudizio non è ammissibile la domanda di rivalsa del Comune nei confronti dei predetti enti, dato che siffatta pretesa, diretta contro un soggetto che non è parte del rapporto espropriativo e fondata su di un titolo diverso dall'espropriazione (cioè, sulla convenzione tra il Comune e l'Ente concessionario), esula dalla speciale competenza in unico grado della Corte d'Appello, contemplata dall'art. 19 legge cit., né integra una domanda di garanzia in senso proprio, proponibile al giudice competente per la causa principale.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)