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Sez. 3, Sentenza n. 9643 del 06/11/1996 (Rv. 500344 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA | Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio - Prova liberatoria dell'organizzatore di viaggi - Prestazioni al viaggiatore eseguite da terzi - Responsabilità nella scelta - Diligenza in relazione all'attività esercitata.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500344-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA

La diligenza richiesta dall'art. 15 e 1 secondo comma della legge 27 dicembre 1977 n. 1084 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 - all'agenzia organizzatrice di viaggio che fa eseguire da terzi le prestazioni del relativo contratto, è quella del buon padre di famiglia, da valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 cod. civ.). Perciò detta agenzia, nella scelta del contraente - esecutore, deve valutare l'organizzazione e ogni altra circostanza concreta idonea a far presumere lo svolgimento del relativo servizio in conformità alle previsioni e all'affidamento fattone dal viaggiatore nel rivolgersi ad essa quale organizzatrice del viaggio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 1, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 15, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)