Sez. 3, Sentenza n. 4636 del 24/05/1997 (Rv. 504672 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 - Organizzatore del viaggio - Responsabilità per danni al partecipante - Condizioni - Prestazioni eseguite da un terzo - Idoneità della scelta - Sufficienza - Colpa del terzo - Responsabilità dell'organizzatore - Esclusione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
L'organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 - concernente il contratto di viaggio - deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni (art. 1681 cod. civ.) a coloro che vi partecipano, sia quando effettua personalmente i servizi di trasporto, alloggio e altri, connessi al soggiorno, sia quando affida l'esecuzione di tali servizi ai suoi ausiliari o commessi (att. 1228 cod. civ.); ma se per l'esecuzione delle prestazioni - nella specie di trasporto - si rivolge ad un terzo, e il mezzo scelto è idoneo (taxi, per un'escursione turistica), non è responsabile dell'eventuale comportamento imprudente del conducente di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 12, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 13, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)