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Sez. 2, Sentenza n. 3210 del 15/05/1986 (Rv. 446210 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - RAPPORTI INTERNI FRA LE PARTI - RAPPORTI VERSO I TERZI O I CREDITORI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1986-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446210-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - RAPPORTI INTERNI FRA LE PARTI - RAPPORTI VERSO I TERZI O I CREDITORI - DIFFERENZE.*

La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti interni tra le parti, alle quali sono equiparati i loro eredi, ovvero di rapporti verso i terzi o i creditori. Infatti, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non trova alcun limite; invece, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi delle medesime, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'Onere di munirsi delle controdichiarazioni scritte, salvo che la prova sia diretta a fare valere l'illiceità del contratto dissimulato nel qual caso la prova per testi e per presunzioni non incontra limite neanche tra le parti. (V 850/86, mass n 444379; (V 1346/81, mass n 411966; (V 5608/80, mass n 409462; (Conf 6572/83, mass n 431289).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)