Sez. 3, Sentenza n. 5608 del 18/10/1980 (Rv. 409462 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - DIFFERENZE DI DISCIPLINA IN RELAZIONE AL SOGGETTO AGENTE PER LA SIMULAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - DIFFERENZE DI DISCIPLINA IN RELAZIONE AL SOGGETTO AGENTE PER LA SIMULAZIONE.*
La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni fra le parti. Invero, se la domanda di simulazione e proposta da creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite; per contro, se la domanda e proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato e stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non puo essere ammessa contro il contenuto del documento, perche le parti hanno la possibilita e l'Onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regola espressamente previste dalla legge e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceita del contratto dissimulato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)