Sez. 3, Sentenza n. 1346 del 10/03/1981 (Rv. 411966 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - CONTRATTO CONSACRATO IN UNA SCRITTURA - PROVA PER TESTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - CONTRATTO CONSACRATO IN UNA SCRITTURA - PROVA PER TESTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
La prova della simulazione del contratto contenuto in un documento, nei rapporti fra i contraenti, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la domanda sia diretta a far valere l'illiceita del negozio dissimulato (art 1417 cod civ), incontra le limitazioni previste previste degli artt 2722 e 2724 cod civ e, pertanto, puo essere fornita per testimoni, oltre che nei casi in cui il contraente sia stato nella impossibilita morale o materiale di procurarsi una prova scritta o abbia perduto, senza sua colpa, il documento che gli forniva la prova, soltanto quando vi sia un principio di prova per iscritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda e rivolta o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile la simulazione. (Conf 1007/79, mass n 397200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)