Sez. 3, Sentenza n. 7258 del 14/11/2017 Ud. (dep. 15/02/2018) Rv. 272631 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato satellite divenuto unico reato - Obblighi del giudice - Pena anche superiore all'aumento in continuazione nei limiti del trattamento sanzionatorio finale - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, a seguito dell'accoglimento dell'appello realtivamente a taluni reati, unificati dalla continuazione, infligga per il reato satellite, rimasto unico, una pena superiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio finale non sia superiore a quello determinato dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 80, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)