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Sez. L, Sentenza n. 1954 del 10/03/1990 (Rv. 465814 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO - SOLIDARIETÀ CON EVENTUALI CORRESPONSABILI DELL'EVENTO LESIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465814-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO - SOLIDARIETÀ CON EVENTUALI CORRESPONSABILI DELL'EVENTO LESIVO - SUSSISTENZA.*

In tema di infortuni sul lavoro, la disciplina delle condizioni e dei limiti della responsabilità del datore di lavoro, stabilita dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non incide sul rapporto di solidarietà fra quest'ultimo ed eventuali corresponsabili dell'evento lesivo, essendo, per l'insorgenza del rapporto stesso, sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, a nulla rilevando che le azioni od omissioni di ciascuna di esse costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. (V 488/85, mass n 438695; (V 4356/80, mass n 408224).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)