Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985 (Rv. 438695 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI - INADEMPIENTI PROVOCATO DA PIÙ SOGGETTI A CONTRATTI DIVERSI INTERCORSI, RISPETTIVAMENTE, TRA CIASCUNO DI ESSI E IL DANNEGGIATO - CORRESPONSABILITÀ IN SOLIDO DEGLI INADEMPIMENTI PER IL DANNO SUBITO DALL'ALTRO CONTRAENTE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI - INADEMPIENTI PROVOCATO DA PIÙ SOGGETTI A CONTRATTI DIVERSI INTERCORSI, RISPETTIVAMENTE, TRA CIASCUNO DI ESSI E IL DANNEGGIATO - CORRESPONSABILITÀ IN SOLIDO DEGLI INADEMPIMENTI PER IL DANNO SUBITO DALL'ALTRO CONTRAENTE.*
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimento a contratti diversi, intercorsi, rispettivamente, tra ciascuno di essi e il danneggiato, come nel caso del danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista-direttore dei lavori e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido. Invero, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'Obbligo al risarcimento, che le azioni o le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. (V 2061/77, mass n 385778; (V 2985/74, mass n 371438; (V 1388/73, mass n 364055; (V 3557/72, mass n 361522; (V 2787/68, mass n 335600; (Conf 4356/80, mass n 408224; (Conf 1/76, mass n 378609).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)