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Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006 (Rv. 588110 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Applicabilità alle cause di opposizione all'esecuzione - Esclusione - Anche per i termini previsti per il controricorso in cassazione.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588110-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Nelle controversie relative ad opposizione all'esecuzione non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicché, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto di una opposizione all'esecuzione, il controricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., senza che si applichi la sospensione indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)