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Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 12/03/2013 (Rv. 625360 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Inoperatività per le cause di opposizione all'esecuzione - Termini di proposizione del ricorso incidentale per cassazione - Estensione della deroga alla sospensione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625360-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, secondo cui la sospensione dei termini processuali non opera, tra l'altro, per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, si applica anche con riferimento al termine per proporre il ricorso incidentale nel giudizio di cassazione, di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo anche riguardo ad esso le esigenze di sollecita trattazione giustificate dalla particolare natura dell'oggetto della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)