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Sez. 4, Sentenza n. 44777 del 02/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007) Rv. 238660 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Appello dell'imputato - Parziale accoglimento - Riconoscimento della responsabilità - Condanna alle spese - Legittimità.
Stato
decisa il 2007-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238660-01

PARTE CIVILE - SPESE

La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nella ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese verso la parte civile quando la responsabilità sia confermata in appello ma la pena sia ridotta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)