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Sez. 4, Sentenza n. 25846 del 15/03/2018 Ud. (dep. 07/06/2018) Rv. 273079 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Appello dell'imputato - Parziale accoglimento - Riconoscimento della responsabilità - Condanna al pagamento delle spese a favore della parte civile - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273079-01

PARTE CIVILE - SPESE

La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d'appello che aveva liquidato in favore delle parti civili costituite le spese del giudizio di secondo grado, confermando la responsabilità penale dell'imputato ma riducendo la provvisionale liquidata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)