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Sez. 5, Sentenza n. 6419 del 19/11/2014 Ud. (dep. 13/02/2015) Rv. 262685 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Parziale accoglimento dell'appello dell'imputato in conferma della sua responsabilità - Condanna al pagamento delle spese a favore della parte civile - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262685-01

PARTE CIVILE - SPESE

La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è' legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)