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Sez. 2, Sentenza n. 148 del 16/01/1973 (Rv. 361910 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI QUOTA EREDITARIA - AMMISSIBILITA - VENDITA DI BENE EREDITARIO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361910-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI QUOTA EREDITARIA - AMMISSIBILITA - VENDITA DI BENE EREDITARIO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Il diritto di prelazione attribuito ai coeredi dall'art 732 cod civ ha luogo soltanto nel caso di alienazione di quota ereditaria o di parte di essa e non nel caso di alienazione di un bene determinato. Ma il solo fatto che l'alienazione abbia avuto per oggetto una cosa singolarmente individuata non e di ostacolo all'Esercizio di quel diritto qualora risulti che i contraenti abbiano avuto l'intenzione di sostituire il terzo al coerede nella comunione ereditaria e abbiano considerato la cosa come entita rappresentativa della quota ereditaria o di una sua parte, ossia quale misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria. (V 3079/69, mass n 343013; 1055/69, mass n 339541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)