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Sez. 1, Sentenza n. 5914 del 09/11/1981 (Rv. 416678 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - RICHIESTA DI CONSULENZA PER SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA DI PROVA INCOMBENTE SULLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416678-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - RICHIESTA DI CONSULENZA PER SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA DI PROVA INCOMBENTE SULLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ.*

La consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituente la prova, che deve essere data dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni giuridiche, di modo che la consulenza non è rimessa alla disponibilità delle parti medesime ma al potere discrezionale del giudice del merito, il quale esattamente decide di escluderla ogni qualvolta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (V 2055/78, mass n 391421; (Conf 5806/79, mass n 402458; (Conf 1627/79, mass n 397975).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)