Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 28/04/2006 (Rv. 588645 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Autore della violazione - Persona fisica - Responsabile solidale - Persona giuridica - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di sanzioni amministrative, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione proposta dall' IACP avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti quale diretto responsabile della omessa comunicazione all'autorità di P.S. della cessione in locazione di vari immobili facenti parte del patrimonio immobiliare dell'ente).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)