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Sez. 5, Sentenza n. 16097 del 20/07/2007 (Rv. 599226 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Operazioni di fusione di società - Facoltà dell'amministrazione finanziaria di disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti in dette operazioni - Art. 10 della legge n. 408 del 1990 - Esercizio - Condizioni - Onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599226-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità alle operazioni di fusione di società dell'art. 10, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - secondo il quale (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") è consentito, fra l'altro, all'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in dette operazioni, "poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta" -, occorre il concorso delle condizioni costituite dall'assenza di valide ragioni economiche nell'effettuazione dell'operazione di fusione, dall'esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l'operazione stessa, un risparmio d'imposta, e dalla "fraudolenza" che deve connotare i mezzi utilizzati per il raggiungimento del predetto fine esclusivo (v., al riguardo, Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 1997 in causa c-28/95). L'onere di dimostrare la concorrente ricorrenza di tali condizioni incombe all'amministrazione finanziaria che invochi l'applicazione della citata norma antielusiva (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice tributario che, in presenza di specifica invocazione - da parte dell'amministrazione finanziaria - della citata norma, si era limitata a ritenere insussistente l'elusione denunciata dall'ufficio sulla base delle mere "motivazioni" dell'operazione addotte dal contribuente, senza quindi compiere un esame globale della situazione concreta).

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)