Sez. 5, Sentenza n. 19227 del 06/09/2006 (Rv. 594653 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Operazioni di fusione di società - Facoltà dell'amministrazione finanziaria, ex art. 10 della legge n. 408 del 1990, di disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti in dette operazioni - Esercizio - Condizioni - Ricorrenza - Onere della prova - Omessa specificazione, da parte del contribuente, delle finalità effettivamente perseguite - Rilevanza - Accertamento della commissione tributaria - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità alle operazioni di fusione di società dell'art. 10, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - secondo il quale (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") è consentito, fra l'altro, all'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in dette operazioni, "poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta" -, occorre il concorso delle condizioni costituite dall'assenza di valide ragioni economiche nell'effettuazione dell'operazione di fusione, dall'esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l'operazione stessa, un risparmio d'imposta, e dalla "fraudolenza" che deve connotare i mezzi utilizzati per il raggiungimento del predetto fine esclusivo. L'onere di dimostrare la concorrente ricorrenza di tali condizioni incombe all'amministrazione finanziaria che invochi l'applicazione della citata norma antielusiva, pur non dovendo il giudice negare ogni valore alla condotta difensiva del contribuente che, rimanendo inerte, trascuri di specificare le finalità, non meramente "fiscali" in concreto perseguite, atteso che anche il comportamento inerte o omissivo della incorporante può costituire fonte di convincimento processuale idoneo a concorrere all'assunto erariale; l'accertamento compiuto al riguardo dal giudice tributario, se conforme a logica e diritto, non può essere sindacato in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)