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Sez. L, Sentenza n. 2823 del 09/03/1992 (Rv. 476135 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita | Estremi - Adempimento spontaneo della prestazione dovuta in base a sentenza esecutiva - Acquiescenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476135-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita

L'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti o fatti univoci, che si rivelino del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione nell'ipotesi prevista. Non dà luogo, pertanto, ad acquiescenza l'adempimento spontaneo, da parte del soccombente, della prestazione dovuta in base a sentenza esecutiva, non essendo tale comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione esperibile e risultando ispirato dal fine di evitare l'esecuzione forzata del provvedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)