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Sez. 1, Sentenza n. 4119 del 28/09/1977 (Rv. 387782 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE D'UNO DEI CONIUGI - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA A TAL FINE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - FACOLTA DISCREZIONALE.*
Stato
decisa il 1977-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387782-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE D'UNO DEI CONIUGI - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA A TAL FINE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - FACOLTA DISCREZIONALE.*

Nel procedimento di divorzio, la mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, ancorche giustificata da gravi e comprovati motivi, non incide sulla procedibilita dell'Azione, e non impone di disporre una nuova udienza per detto tentativo, ne in primo grado, ne in grado di appello, rimanendo affidata alla insindacabile discrezionalita del giudice del merito la valutazione dell'opportunita di provvedere in tal senso. (V 3068/75, mass n 377165).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)