Sez. 1, Sentenza n. 5874 del 07/11/1981 (Rv. 416613 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - FUNZIONE - MANCATO ESPERIMENTO DI DETTO TENTATIVO - EFFETTI - OSTACOLO ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CONDIZIONE - CONSEGUENZE - INSUSSISTENZA DI UN GRAVE MOTIVO DI GIUSTIFICAZIONE DELLA ASSENZA DEL CONVENUTO ALLA UDIENZA FISSATA PER IL TENTATIVO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI DIVORZIO - LEGITTIMITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - FUNZIONE - MANCATO ESPERIMENTO DI DETTO TENTATIVO - EFFETTI - OSTACOLO ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CONDIZIONE - CONSEGUENZE - INSUSSISTENZA DI UN GRAVE MOTIVO DI GIUSTIFICAZIONE DELLA ASSENZA DEL CONVENUTO ALLA UDIENZA FISSATA PER IL TENTATIVO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI DIVORZIO - LEGITTIMITÀ.*
Poiché nel procedimento di divorzio il tentativo di conciliazione costituisce un mezzo essenziale che, unitamente agli altri elementi risultanti dagli Atti, vale a fornire al giudice la dimostrazione di quell'irreversibile frattura della comunione di vita costituente presupposto indispensabile per la pronunzia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mancato esperimento di tale tentativo costituisce ostacolo alla prosecuzione del giudizio, solo quando sia stato determinato da un legittimo impedimento di uno dei coniugi a comparire. Pertanto, ove non venga provata la sussistenza di un grave motivo che giustifichi l'assenza del convenuto (malattia che impedisca alla parte di recarsi all'udienza, detenzione, emigrazione ecc.), deve considerarsi pienamente legittima la prosecuzione del processo di divorzio e compiutamente valida la pronuncia resa, nonostante il mancato espletamento del tentativo di conciliazione. (V 2757/78, mass n 392164; (V 4119/77, mass n 387782; (V 2085/77, mass n 385815).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)