Sez. 1, Sentenza n. 9456 del 25/02/2005 Cc. (dep. 09/03/2005) Rv. 230928 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Principio di legalità della pena e di applicazione, tra le leggi penali succedutesi nel tempo, di quella più favorevole - Operatività anche con riguardo alle pene accessorie - Conseguente rilevabilità dell'applicazione illegale di pene accessorie anche in sede di esecuzione - Fattispecie.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
Il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie, per cui anche l'eventuale applicazione illegale di tali pene avvenuta in sede di cognizione può essere rilevata, così come si verifica per le altre, in sede di esecuzione, con adozione dei conseguenti provvedimenti. (Nella specie, alla luce di tali principi, la Corte, ritenuta illegale l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta dal giudice di cognizione ai sensi dell'art. 317 bis cod. pen. nonostante che il fatto risalisse ad epoca anteriore all'entrata in vigore di tale norma e fosse quindi soggetto alla più favorevole disciplina all'epoca vigente, ha annullato senza rinvio, disponendo essa stessa la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, richiamandosi all'irrevocabilità del giudicato, aveva respinto la richiesta del condannato volta ad ottenere detta sostituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)