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Sez. 2, Sentenza n. 4492 del 13/11/1996 Cc. (dep. 10/01/1997) Rv. 206850 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione - Possibilità di rilevare l'errore in sede di esecuzione - Sussistenza - Possibilità di rilevare l'errore in sede di legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206850-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE

L'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione ovvero, qualora venga dedotta con ricorso per cassazione, anche dal giudice di legittimità che, sul punto relativo, può direttamente dichiarare l'ineseguibilità della sentenza, stante la sua evidente contrarietà alla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 662, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 662, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)