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Sez. 4, Sentenza n. 3881 del 28/06/2000 Cc. (dep. 10/10/2000) Rv. 217480 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Irrogazione di pena illegittima - Irrogazione di pena divenuta illegittima per effetto di modifica legislativa - Identica disciplina - Limite del giudicato - Insussistenza - Fattispecie in tema di revoca della patente di guida.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217480-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

La irrogazione di una pena illegittima è rilevabile in sede esecutiva, non solo nel caso che l' illegittimità sussista "ab origine" ma anche quando essa sia conseguenza di una legge che prevede un trattamento più mite per l'imputato, sempre che la più grave pena inflitta sia ancora in corso di esecuzione o ne siano perduranti gli effetti; il principio di legalità, elevato a rango di norma fondamentale nell'art. 25 della Costituzione, riguarda infatti non solo la previsione dei reati ma anche il sistema sanzionatorio nel suo complesso, comprensivo del tipo, della qualità e della durata delle pene, per cui l'ordinamento non tollera non solo che si dia esecuzione ad una pena, anche se inflitta con sentenza irrevocabile, che non aveva all'epoca in cui fu irrogata il suo fondamento nella legge, ma nemmeno che ne perdurino la esecuzione e gli effetti allorché il legislatore tale pena ha espunto dall'ordinamento con legge successiva a quella del momento in cui è stata applicata. (Fattispecie di revoca della patente di guida disposta ex art. 91 vecchio codice della strada per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione, senza tenere conto che, pur essendo stato commesso il fatto sotto il vigore del detto codice, avrebbe dovuto trovare applicazione nel corso del procedimento il più favorevole disposto dell'art.222 nuovo codice che prevede la possibilità della revoca solo in caso di recidiva plurima nei cinque anni dalla prima condanna definitiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 com. 7 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 com. 7 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 222 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)