Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 10/12/1971 (Rv. 355307 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - VALORE PROBATORIO.*
Gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena e non sono soggetti ne alla disciplina sostanziale, di cui agli art 2702 e segg cod civ, ne a quella processuale, di cui agli art 214 e segg cod proc civ, ma cio non significa che non possano essere liberamente apprezzati, nel loro valore indiziario, dal giudice di merito e che, in concorso con altre circostanze o in assenza di contestazioni, non possano costituire, per quel giudice, fonte di convincimento. (V 2227'70, mass n 348370; 2241'69, mass n 341605).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)