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Sez. 1, Sentenza n. 2187 del 20/07/1974 (Rv. 370555 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - EFFICACIA PROBATORIA - VALORE INDIZIARIO. *
Stato
decisa il 1974-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370555-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - EFFICACIA PROBATORIA - VALORE INDIZIARIO. *

Gli scritti provenienti da terzi, estranei alla lite, non hanno efficacia di prova piena e non sono soggetti ne alla disciplina sostanziale di cui all'art 2702 cod civ ne a quella processuale, di cui all'art 214 cod proc civ; ma cio non significa che non possano essere liberamente apprezzati, nel loro valore indiziario, dal giudice del merito e che, in concorso con altre circostanze o in assenza di contestazioni, non possano costituire, per quel giudice, fonte di convincimento. (Conf 3596'71, mass n 355307).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)