Sez. 1, Sentenza n. 2187 del 20/07/1974 (Rv. 370555 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - EFFICACIA PROBATORIA - VALORE INDIZIARIO. *
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - EFFICACIA PROBATORIA - VALORE INDIZIARIO. *
Gli scritti provenienti da terzi, estranei alla lite, non hanno efficacia di prova piena e non sono soggetti ne alla disciplina sostanziale di cui all'art 2702 cod civ ne a quella processuale, di cui all'art 214 cod proc civ; ma cio non significa che non possano essere liberamente apprezzati, nel loro valore indiziario, dal giudice del merito e che, in concorso con altre circostanze o in assenza di contestazioni, non possano costituire, per quel giudice, fonte di convincimento. (Conf 3596'71, mass n 355307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)