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Sez. 1, Sentenza n. 10850 del 10/07/2003 (Rv. 564947 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Criterio "ex" art. 1226 cod. civ. - Presupposti.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564947-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Al criterio di determinazione equitativa del danno "ex" art. 1226 cod. civ. è consentito ricorrere soltanto in presenza di una impossibilità, o motivata grande difficoltà, di procedere alla esatta quantificazione del danno, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore nella determinazione del ritardo o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)