diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5687 del 18/04/2001 (Rv. 546015 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Prova del danno - Onere della parte istante - Difficoltà - Potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa - Criteri e presupposti.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546015-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Mentre è onere della parte che chiede il risarcimento del danno di dimostrarne la consistenza; spetta, invece, al giudice del merito il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, ricorrendo, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure, qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere equitativo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..(Nella specie, la consistenza del danno era stata verificata dal danneggiato con accertamento tecnico preventivo e la S.C., nell'enunciare il principio sopra citato, ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla C.A. che aveva negato la liquidazione del danno sul rilievo che la parte non ne aveva provato il preciso ammontare, imputandole erroneamente detto onere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)