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Sez. L, Sentenza n. 1688 del 12/03/1986 (Rv. 445033 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - ORDINANZA - RESI EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445033-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - ORDINANZA - RESI EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

I provvedimenti d'urgenza, previsti dall'art. 700 cod. proc. civ., sia che abbiano contenuto positivo, sia che neghino il rimedio invocato, ed emessi in Forma di ordinanza o di decreto, avendo natura provvisoria ed essendo privi di carattere decisorio in senso sia sostanziale che processuale, non possono esser fatto oggetto dei mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, ed in particolare del ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 cost., a meno che il giudice adito, travalicando i limiti dei suoi poteri cognitivi e decisori, condanni una delle parti contendenti al pagamento delle spese processuali. (V 7319/83, mass n 431920; (V 6066/83, mass n 430871; (Conf 7082/83, mass n 431704).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)