Sez. 3, Sentenza n. 9316 del 09/11/1994 (Rv. 488475 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Trattazione formalmente autonoma ed unitaria - Necessità - Esclusione - Derivazione indiretta dalle argomentazioni sui motivi di appello - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
In tema di forma dell'atto d'appello, la sommaria esposizione dei fatti, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., non costituisce un requisito formale a sè stante, bensì persegue la finalità di consentire l'individuazione del contenuto delle censure mosse dall'appellante, cioè di rendere intellegibili i motivi d'impugnazione in base alla sola lettura del suddetto atto. Ne consegue che tale esposizione, non esigendo una trattazione formalmente autonoma ed unitaria, può risultare anche indirettamente dalle argomentazioni svolte in ordine ai motivi di appello, fornendo questi gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto e delle ragioni del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)