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Sez. 3, Sentenza n. 6245 del 15/07/1987 (Rv. 454533 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - PROCURA PER IL COMPIMENTO DI UN ATTO NON NEGOZIALE QUALE LA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFERIMENTO VERBALE - IDONEITÀ - MEZZI PROBATORI - PRESUNZIONI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454533-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - PROCURA PER IL COMPIMENTO DI UN ATTO NON NEGOZIALE QUALE LA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFERIMENTO VERBALE - IDONEITÀ - MEZZI PROBATORI - PRESUNZIONI - RILEVANZA.*

La disposizione dell'art. 1392 cod. civ. - secondo cui "la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere" - trova applicazione ai sensi dell'art. 1324 cod. civ. per gli Atti unilaterali negoziali ma non per l'atto di Costituzione in mora, ancorché a norma dell'art. 1219 cod. civ. debba essere fatto per iscritto, trattandosi di mero atto giuridico, non negoziale che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell'art. 1221 cod. civ. ed, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., l'effetto di interrompere la prescrizione. Pertanto la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come la richiesta del risarcimento del danno, tendente a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni. (V 6568/80, mass n 410349; (V 4896/77, mass n 388496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)