Sez. 2, Sentenza n. 9085 del 01/09/1990 (Rv. 469162 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - PROCURA PER LA DIFFIDA AD ADEMPIERE - CONFERIMENTO PER ISCRITTO - NECESSITÀ - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - PROCURA PER LA DIFFIDA AD ADEMPIERE - CONFERIMENTO PER ISCRITTO - NECESSITÀ - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
Per il combinato disposto degli artt. 1324 e 1392 cod. civ., la procura per la diffida ad adempiere a norma dell'art. 1454 cod. civ., ancorché questa sia atto unilaterale, deve essere fatta per iscritto soltanto nei casi previsti dalla legge e quindi se per il contratto, che si intende risolvere, la Forma scritta sia richiesta ad substantiam o anche soltanto ad probationem e non quando riguardi beni mobili, per cui può essere anche conferita tacitamente, sempre che promani dall'interessato e sia manifestata con Atti o fatti univoci e concludenti, restando in facoltà dell'intimato di esigere a norma dell'art. 1393 cod. civ. che il rappresentante, o chi si dichiari tale, giustifichi, nelle forme di legge, i suoi poteri. (V 6245/87, mass n 454533; (V 1414/78, mass n 390828).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)