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Sez. 3, Sentenza n. 6516 del 02/04/2004 (Rv. 571773 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concorso di cause - Concorso di azione ed omissione - Rilevanza causale del comportamento omissivo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571773-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In tema di responsabilità civile, qualora l'effetto dannoso sia ricollegabile a più comportamenti, uno delle quali consista in una omissione, la positiva valutazione del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, avrebbe impedito l'evento, o ne avrebbe ridotto le conseguenze. (Nella specie, in presenza di un incidente stradale in cui il conducente di una vettura addebitava la responsabilità della propria uscita di strada con la sua auto all'omessa collocazione in loco del guard-rail, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che attribuiva la responsabilità esclusiva del fatto al comportamento imprudente del conducente, precisando altresì che l'eventuale presenza del guard-rail, a cagione della forza dell'impatto, non sarebbe servita a ridurre le conseguenze dannose del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)