Sez. 3, Sentenza n. 4111 del 12/05/1990 (Rv. 467127 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE - TRASCRIZIONE - TERMINE - PREDETERMINAZIONE - ESCLUSIONE - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE - TRASCRIZIONE - TERMINE - PREDETERMINAZIONE - ESCLUSIONE - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
Il legislatore - stabilendo, nel comma primo dell'art. 2671 cod. civ., che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'Obbligo di curare che questa venga eseguita "nel più breve tempo possibile" - ha escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, con la conseguenza che, dovendo il notaio usare, nell'assolvimento dell'Obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall'importanza della formalità e dall'esigenza della più pronta tutela dell'interesse delle parti, indipendentemente da una esplicita richiesta delle stesse, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta - tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza attinente sia ai tempi ed ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione della trascrizione sia alle evenienze non imputabili al notaio - se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenuto conto che detta responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato, secondo quanto dispone l'art. 1176, comma secondo, cod. civ.. (V 3433/81, mass n 414032; (V 3433/81, mass n 414030).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)