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Sez. 4, Sentenza n. 10980 del 29/01/2007 Cc. (dep. 15/03/2007) Rv. 236194 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Motivi di lavoro - Autorizzazione ad allontanarsi - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236194-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di disciplina degli arresti domiciliari, la condizione di assoluta indigenza dell'imputato, cui la legge subordina l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa, deve essere riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali può essere data risposta solo attraverso il lavoro: la nozione di bisogni primari peraltro comprende anche - per l'evolversi delle condizioni sociali - le spese per l'educazione, quelle per la comunicazione o per il mantenimento in salute. (Nella fattispecie la Corte ha censurato l'interpretazione "pauperistica" data dal giudice di merito che aveva negato la sussistenza dell'assoluta indigenza atteso che l'imputato aveva di che nutrirsi e coprirsi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)