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Sez. L, Sentenza n. 11087 del 15/05/2007 (Rv. 596907 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | - Controversie concernenti la rendita da inabilità professionale - Fatti generatori del diritto - Caratteristiche morbigene della lavorazione svolta - Relativo onere probatorio - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596907-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

In tema di onere probatorio nelle cause per rendita da inabilità professionale, il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, tenuto conto che l'attuale tabella all.4 al d.P.R. n.1124 del 1965 è formulata indicando, per alcune malattie, la tradizionale lavorazione costituita da mansione tipica e per altre, onde ampliare la tutela del lavoratore e in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indicando l'agente patogeno e, genericamente, tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore patogeno. Conseguentemente, nel primo caso è sufficiente che il lavoratore alleghi e provi - con testi, con il libretto di lavoro, con la non contestazione del convenuto -, di esser stato addetto alla mansione tipica, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori. Nel secondo caso, in cui il fattore patogeno è contenuto nelle sostanze chimiche usate, delle quali il lavoratore può non conoscere la composizione, né può pretendersi che la conosca, si ha una scissione tra oneri di allegazione ed oneri probatori, la prova offerta dal lavoratore deve essere integrata dall'ufficio tramite c.t.u. con l'individuazione, nelle lavorazioni cui afferiscono le mansioni, delle sostanze usate e quindi dell'agente morbigeno tabellare. In tutti i casi nei quali non scatta la presunzione del nesso causale, nei termini precisati, questo deve essere provato e trattandosi di fatto "sui generis", senza la disponibilità dei relativi mezzi istruttori, rimessi alla scienza medica, in persona del c.t.u., si ha una scissione tra oneri di allegazione del ricorrente ed oneri probatori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva affidato l'accertamento del nesso causale al c.t.u. e respinto la generica invocazione della presunzione legale per l'uso di olii minerali, sul presupposto che la tabella prevedesse alla voce 42 gli olii minerali e i fluidi lubrirefrigeranti come fattore patogeno tabellato per le malattie cutanee, anche neoplastiche, e non per il tumore della vescica, malattia che, in relazione al fattore invocato, doveva essere ritenuta non tabellata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)