Sez. U, Sentenza n. 1919 del 09/03/1990 (Rv. 465788 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - TABELLE MORBIGENE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DELLA "CAUSA DI LAVORO" - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - TABELLE MORBIGENE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DELLA "CAUSA DI LAVORO" - SUSSISTENZA.*
In tema di Assicurazione contro le malattie professionali, nella disciplina risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3 primo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988), mentre le malattie diverse da quelle specificamente elencate nelle apposite tabelle, ovvero ricollegabili all'Esercizio di lavorazioni diverse da quelle descritte nelle tabelle stesse, sono indennizzabili solo dietro prova della "causa di lavoro" da parte dell'interessato, per le malattie e lavorazioni entrambe "tabellari", opera, a favore dell'assicurato, una presunzione di eziologia professionale. A tale ultimo riguardo, le elencazioni contenute nelle indicate tabelle hanno carattere tassativo, ma ciò, se vieta un'applicazione analogica delle relative previsioni, non è di ostacolo ad una interpretazione estensiva delle medesime, con la conseguenza che la suddetta presunzione è invocabile anche per lavorazioni non espressamente previste nelle tabelle, ma da ritenersi in esse implicitamente incluse, alla stregua della identità dei connotati essenziali, ferma restando l'inapplicabilità della presunzione stessa per quelle lavorazioni che presentino solo alcuni caratteri in comune, unitamente ad elementi non marginali di diversità, si da rendere configurabile una mera somiglianza con fattispecie inclusa nella lista. (nella specie, la C.S. ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto la frantumazione di materiale calcareo mediante mulini a palle rientrare nella attività di produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli, prevista dalla voce n. 44 lett. E della tabella). (Conf 7813/87, mass n. 455632; (Conf 7538/87, mass n. 455481; (Conf 2845/87, mass n. 451961; (contra 5997/87, mass n 454375; (contra 7654/86, mass n. 449658).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 208, DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)