Sez. 1 - , Sentenza n. 11595 del 09/01/2019 Cc. (dep. 15/03/2019) Rv. 275059 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Confisca obbligatoria - Omissione - Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Ricorso in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata applicazione della confisca obbligatoria (nella specie, di armi) può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)