diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1121 del 11/02/1985 (Rv. 439248 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTI - IN GENERE - PROVA DEL CREDITORE DI AVERE CORRISPOSTO UNA SOMMA DI DENARO IDONEA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO - ONERE DEL CREDITORE DI PROVARE IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO ALLA ESTINZIONE DI UN DEBITO DIVERSO - DEDUZIONE DELL'ESTINZIONE DEL DEBITO MEDIANTE EMISSIONE O GIRATA DI CAMBIALI - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439248-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTI - IN GENERE - PROVA DEL CREDITORE DI AVERE CORRISPOSTO UNA SOMMA DI DENARO IDONEA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO - ONERE DEL CREDITORE DI PROVARE IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO ALLA ESTINZIONE DI UN DEBITO DIVERSO - DEDUZIONE DELL'ESTINZIONE DEL DEBITO MEDIANTE EMISSIONE O GIRATA DI CAMBIALI - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*

Il principio, secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'Estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'Estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di tale ultimo debito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione ove dal debitore si eccepisca l'Estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione (o girata) di cambiali andate a buon fine, atteso che, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto di vincere tale presunzione, dimostrando il collegamento fra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente Estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali. (V 3735/77, mass n 387401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)